- Art. 1 - Con l'iscrizione all’ Associazione, l'associato si impegna a non procurare con il proprio comportamento disonore a se stesso e alla Associazione stessa.
- Art. 2 - L'associato deve mantenere sempre nei confronti degli altri associati un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. Il principio di correttezza e lealtà, alla base dei rapporti fra associati, deve intendersi esteso anche ai rapporti con l'Associazione.
- Art. 3 - Gli associati, pur mantenendo salve le proprie caratteristiche individuali, si impegnano a salvaguardare gli interessi generali dell'Associazione che riconoscono come propri, irrinunciabili e prioritari in caso di conflitto con gli interessi personali.
- Art. 4 - Gli associati devono attenersi ad una scrupolosa applicazione delle leggi.
- Art. 5 - Ove l'associato violi una o più regole deontologiche che si è impegnato a rispettare con l'iscrizione all'associazione, il Consiglio Direttivo, su segnalazione ricevuta o a seguito di propria inchiesta, lo deferisce al Collegio dei Probiviri, il quale entro 60 (sessanta giorni), sentita in contraddittorio la difesa dell'interessato, adotta le opportune sanzioni, proporzionali all'infrazione commessa.
- Art. 6 - Le violazioni del presente Codice deontologico sono punite con la sanzione del richiamo; le violazioni più gravi con la sospensione in relazione alla gravità; le violazioni gravi e recidive e le gravissime con l'espulsione dall'Associazione. Le sanzioni adottate dal Collegio dei Probiviri sono attuate dal Consiglio Direttivo. E saranno riportate sul libro dei soci.
- Art. 7 - Il presente Codice deontologico entra in vigore il 15 Settembre 2012